Le Comunità Energetiche, o Energy Community, sono insiemi di soggetti (persone fisiche, enti locali, aziende) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si riuniscono su base volontaria per produrre e consumare energia elettrica pulita, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica.
Per farlo, si dotano di impianti di produzione di energia rinnovabile, come impianti fotovoltaici o piccoli impianti eolici.
L’obiettivo principale delle comunità energetiche è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità circostante, piuttosto che profitti finanziari.
Il decreto legge 162/19 prevede diverse tipologie di configurazioni di comunità energetiche: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Gruppi di Autoconsumatori Collettivi (AUC).
Come primo step per poter creare una comunità energetica rinnovabile (CER) i partecipanti devono costituirsi come soggetto giuridico.
I membri di una comunità possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.
Il principale requisito tecnico è che i membri della comunità devono essere titolari di punti di connessione alla rete elettrica (POD) di bassa tensione agganciate alla stessa cabina di media/bassa tensione.
Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC), gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio e non è necessario costituire un soggetto giuridico ad hoc.
Inoltre, ciascun impianto di produzione deve essere entrato in esercizio dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001 con un limite di potenza massima si potenza massima di 200 kW.
L’impianto di produzione di energia rinnovabile può essere gestito da un produttore parte del gruppo di autoconsumatori collettivi oppure da un soggetto terzo.
Inoltre, le comunità energetiche vengono incentivate sulla base di quanto stabilito dalla delibera ARERA 318/2020/R/eel e da decreto attuativo del MiSE sulla base dell’energia condivisa dai partecipanti.
Quindi l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
Ciascun membro dunque continuerà ad acquistare la sua energia liberamente tramite il proprio fornitore e la condivisione dell’energia verrà valorizzata a posteriori. I valori economici vengono riconosciuti dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di incentivazione.
L’energia rinnovabile immessa in rete può essere ceduta con il ritiro dedicato del GSE o valorizzata sul mercato libero.
Il consumatore è un soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.
Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione; perciò, in tale caso deve sottostare alle istruzioni del proprietario. Il produttore è l’intestatario dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.
Un prosumer è un consumatore che possiede anche impianti di produzione: esso può sia prelevare dalla rete, come un consumatore puro, sia immettere in rete, ovvero come un produttore puro. Nonostante possa avere due comportamenti opposti, questi non si possono mai verificare contemporaneamente, dato che in un nodo elettrico si ha sempre e solo un verso della corrente.
Per autoconsumo si intende quella quota di energia prodotta che non viene immessa in rete, in quanto è stata consumata direttamente dal prosumer. La comunità energetica si basa invece sul concetto di autoconsumo virtuale, ovvero condivisione dell’energia tramite la rete di distribuzione locale. Questo significa che si condivide energia consumando e prelevando dalla rete contemporaneamente alle immissioni in rete degli impianti rinnovabili. Non esiste quindi una connessione fisica diretta tra consumatori e produttori ma si instaura una relazione virtuale, valida alla determinazione di energia condivisa.
L’energia condivisa è definita in ogni ora come il minimo tra energia immessa sulla rete di distribuzione ed energia prelevata dalla rete da tutti i partecipanti della comunità (CER o AUC).
Persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.
Soggetti che appartengono allo stesso condominio, edificio o complesso di villette a schiera, ovvero gruppo di unità immobiliari che hanno una parte in comune.
Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Ulteriori produttori aventi impianti di produzione connessi su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione che determina la comunità di energetica, ma che non sono membri o azionisti della comunità, possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai suddetti impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Tecniche.
Ogni membro può mantenere il proprio contratto, perché rimane libera la scelta del venditore.
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Gli interventi ammessi sono solo quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta. Con il recepimento della direttiva REDII verrà introdotta la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
No, non ci sono limiti al numero di impianti, purché facendo la somma delle potenze installa questa non superi la potenza massima che può essere associata ad una comunità energetica.
I sistemi di accumulo installati a livello di comunità, ovvero a fianco gli impianti, determinano sempre un aumento dell’energia condivisa perché permettono di variare i periodi di immissioni in funzione del fabbisogno di energia elettrica, ma non permettono di ridurre i prelievi dalla rete. Mentre, se i sistemi di accumulo sono posseduti dai prosumer, questi possono sia variare i periodi di immissione, che ridurre i prelievi dalla rete.
Sì, anche le colonnine di ricarica possono rientrare nella configurazione avente diritto all’incentivo.
Si tratta di energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione. Questa quota di energia comprende i prelievi di energia elettrica dalla rete per l’alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l’alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete.
Il contratto per la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori o da una comunità di energia rinnovabile è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.
Il primo passo è dotarsi di uno statuto che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, poi una volta individuato un referente, è necessario fare richiesta al GSE.
Soggetto definito in maniera autonoma dalla comunità energetica che si occupa di gestire la comunità dal punto di vista burocratico, quindi tenuto ad interfacciarsi con il GSE e il gestore della rete elettrica. Nel caso di un gruppo di autoconsumatori il ruolo è tipicamente ricoperto dall’amministratore.
No, perché il meccanismo di incentivi correlato all’energia condivisa è alternativo allo Scambio sul Posto
Si stima che in Italia entro il 2025, si possano raggiungere 30.000 comunità, con un incremento della potenza rinnovabile fotovoltaica di 3.5 GWp.
Per i membri è possibile in ogni momento chiedere la recessione dal contratto di comunità, una volta assolti eventuali sospesi economici.