FAQ e Informazioni Utili

Un database in costante aggiornamento che raccoglie informazioni utili di FAQ sul tema delle Comunità Energetiche e su ROSE, il nostro software per la gestione delle Energy Community.

GENERALE

Le Comunità Energetiche, o Energy Community, sono insiemi di soggetti (persone fisiche, enti locali, aziende) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si riuniscono su base volontaria per produrre e consumare energia elettrica pulita, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica.

Per farlo, si dotano di impianti di produzione di energia rinnovabile, come impianti fotovoltaici o piccoli impianti eolici.

L’obiettivo principale delle comunità energetiche è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità circostante, piuttosto che profitti finanziari.

Il decreto legge 162/19 prevede diverse tipologie di configurazioni di comunità energetiche: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i Gruppi di Autoconsumatori Collettivi (AUC).

Come primo step per poter creare una comunità energetica rinnovabile (CER) i partecipanti devono costituirsi come soggetto giuridico.

I membri di una comunità possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

Il principale requisito tecnico è che i membri della comunità devono essere titolari di punti di connessione alla rete elettrica (POD) di bassa tensione agganciate alla stessa cabina di media/bassa tensione.

Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC), gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio e non è necessario costituire un soggetto giuridico ad hoc.

Inoltre, ciascun impianto di produzione deve essere entrato in esercizio dall’1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001 con un limite di potenza massima si potenza massima di 200 kW

L’impianto di produzione di energia rinnovabile può essere gestito da un produttore parte del gruppo di autoconsumatori collettivi oppure da un soggetto terzo.

Inoltre, le comunità energetiche vengono incentivate sulla base di quanto stabilito dalla delibera ARERA 318/2020/R/eel e da decreto attuativo del MiSE sulla base dell’energia condivisa dai partecipanti.

Quindi l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.

Ciascun membro dunque continuerà ad acquistare la sua energia liberamente tramite il proprio fornitore e la condivisione dell’energia verrà valorizzata a posteriori. I valori economici vengono riconosciuti dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di incentivazione.

L’energia rinnovabile immessa in rete può essere ceduta con il ritiro dedicato del GSE o valorizzata sul mercato libero.

Il consumatore è un soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica. 

Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione; perciò, in tale caso deve sottostare alle istruzioni del proprietario. Il produttore è l’intestatario dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.  

Un prosumer è un consumatore che possiede anche impianti di produzione: esso può sia prelevare dalla rete, come un consumatore puro, sia immettere in rete, ovvero come un produttore puro. Nonostante possa avere due comportamenti opposti, questi non si possono mai verificare contemporaneamente, dato che in un nodo elettrico si ha sempre e solo un verso della corrente. 

Per autoconsumo si intende quella quota di energia prodotta che non viene immessa in rete, in quanto è stata consumata direttamente dal prosumer. La comunità energetica si basa invece sul concetto di autoconsumo virtuale, ovvero condivisione dell’energia tramite la rete di distribuzione locale. Questo significa che si condivide energia consumando e prelevando dalla rete contemporaneamente alle immissioni in rete degli impianti rinnovabili. Non esiste quindi una connessione fisica diretta tra consumatori e produttori ma si instaura una relazione virtuale, valida alla determinazione di energia condivisa. 

L’energia condivisa è definita in ogni ora come il minimo tra energia immessa sulla rete di distribuzione ed energia prelevata dalla rete da tutti i partecipanti della comunità (CER o AUC). 

Persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. 

Soggetti che appartengono allo stesso condominio, edificio o complesso di villette a schiera, ovvero gruppo di unità immobiliari che hanno una parte in comune.  

Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  

Ulteriori produttori aventi impianti di produzione connessi su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione che determina la comunità di energetica, ma che non sono membri o azionisti della comunità, possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai suddetti impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Tecniche. 

Ogni membro può mantenere il proprio contratto, perché rimane libera la scelta del venditore. 

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.  

Gli interventi ammessi sono solo quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta. Con il recepimento della direttiva REDII verrà introdotta la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.  

No, non ci sono limiti al numero di impianti, purché facendo la somma delle potenze installa questa non superi la potenza massima che può essere associata ad una comunità energetica. 

I sistemi di accumulo installati a livello di comunità, ovvero a fianco gli impianti, determinano sempre un aumento dell’energia condivisa perché permettono di variare i periodi di immissioni in funzione del fabbisogno di energia elettrica, ma non permettono di ridurre i prelievi dalla rete. Mentre, se i sistemi di accumulo sono posseduti dai prosumer, questi possono sia variare i periodi di immissione, che ridurre i prelievi dalla rete. 

Sì, anche le colonnine di ricarica possono rientrare nella configurazione avente diritto all’incentivo. 

Si tratta di energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione. Questa quota di energia comprende i prelievi di energia elettrica dalla rete per l’alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l’alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete. 

Il contratto per la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori o da una comunità di energia rinnovabile è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori. 

Il primo passo è dotarsi di uno statuto che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, poi una volta individuato un referente, è necessario fare richiesta al GSE. 

Soggetto definito in maniera autonoma dalla comunità energetica che si occupa di gestire la comunità dal punto di vista burocratico, quindi tenuto ad interfacciarsi con il GSE e il gestore della rete elettrica. Nel caso di un gruppo di autoconsumatori il ruolo è tipicamente ricoperto dall’amministratore. 

No, perché il meccanismo di incentivi correlato all’energia condivisa è alternativo allo Scambio sul Posto 

Si stima che in Italia entro il 2025, si possano raggiungere 30.000 comunità, con un incremento della potenza rinnovabile fotovoltaica di 3.5 GWp. 

Per i membri è possibile in ogni momento chiedere la recessione dal contratto di comunità, una volta assolti eventuali sospesi economici. 

NORMATIVA

Il percorso di sviluppo della normativa sulle Energy Community e sull’autoconsumo collettivo inizia nel febbraio 2015 con la pubblicazione della “Energy Union Strategy”, una normativa che mirava a rafforzare e rendere più sicuro il servizio energetico europeo migliorando l’impatto ecologico e la competitività. 

Successivamente sono stati pubblicati dei pacchetti di misure come il “Clean Energy for all European Package” (CEP) iniziato nel 2016 e completato nel 2019. Con questo pacchetto l’Unione Europea ha chiarito l’indirizzo della politica energetica europea, fornendo un importante contributo per la strategia di lungo termine con normative che promuovono la transizione verso un sistema energetico decentralizzato, in cui i consumatori finali svolgono un ruolo attivo. 

Con questa normativa, per la prima volta, vengono introdotte anche le comunità energetiche.  

Le direttive più importanti che seguono il CEP sono state: 

  1. la Renewable Energy Directive 2018/2001 o RED II, pubblicata a dicembre 2018; 

  2. la Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944 o IEM, pubblicata a giugno 2019. 

La Direttiva RED II ha come scopo principale l’aumento della quota dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nell’Unione Europea e affrontare il problema della povertà energetica. All’interno della RED II sono state definite con precisione le “Renewable Energy Community” (REC, Comunità di energia rinnovabile, CER) e i “jointly-acting renewable self-consumers” (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, AUC). 

Invece, lo scopo della Direttiva IEM è quello di adattare il mercato elettrico europeo ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto. Le configurazioni introdotte si riferiscono solo alla produzione e scambio di energia elettrica e sono autorizzate a partecipare a servizi energetici come nuovi attori del mercato elettrico.  

Il recepimento delle due direttive da parte degli Stati membri dell’Unione Europea è obbligatorio.

Il limite per la RED II era stato fissato a giugno 2021 e il limite per la IEM a dicembre 2020. 

In ogni caso, le Direttive europee prevedono diversi “gradi di libertà” per gli Stati Membri. I principali sono: 

  1. la definizione del concetto di “prossimità” per le Comunità di Energia Rinnovabile; 

  2. la definizione dei ruoli dei membri e dei soggetti terzi riguardo proprietà e gestione degli impianti; 

  3. la possibilità di gestione della rete elettrica; 

  4. la definizione delle partite economiche connesse, con particolare riferimento agli oneri tariffari. 

 

L’Italia ha avviato il processo di recepimento della Direttiva RED II inserendo nel quadro normativo italiano le configurazioni introdotte a livello europeo. Il percorso è cominciato con il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a febbraio 2020 (convertito in legge a febbraio 2021), con cui sono state introdotte per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e le “Comunità di Energia Rinnovabile”, stabilendo la possibilità di creare comunità che scambino energia al fine dell’autoconsumo collettivo. 

Successivamente sono state pubblicate la Delibera ARERA 318/2020 (agosto 2020), il Decreto attuativo del MiSE (settembre 2020), che ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a rinnovabili distinguendo tra autoconsumo collettivo e comunità energetica rinnovabile, e le regole tecniche del GSE (dicembre 2020). 

Infine, altre misure importanti, in ambito della transizione ecologica, sono quelle contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea

Degli oltre 220 miliardi di investimenti totali previsti, 68,3 sono destinati alla Rivoluzione Verde e Transizione Ecologicain particolare più di 20 miliardi sono destinati alle energie rinnovabili, con gli obiettivi di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, -in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione – potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete per accogliere l’aumento di produzione da FER.

Con l’auspicio che, dopo la scadenza mancata per il recepimento della RED II, si acceleri per completare l’iter e dare così il via alla realizzazione su scala delle comunità energetiche. 

La Direttiva RED II ha introdotto due importanti novità, che verranno prossimamente recepite all’interno della normativa che regola le comunità energetiche: La taglia massima degli impianti passerà a 1MWp; Tutte le utenze e tutti i produttori che risultano collegate alla medesima cabina AT possono far parte della stessa comunità energetica. 

INCENTIVI

L’incentivo è determinato con due voci, Tariffa Premio e Restituzione componenti tariffarie, quest’ultima definita in base al valore del corrispettivo unitario. Entrambi vengono erogati dal GSE e valgono rispettivamente 110€/MWh e all’incirca 8€/MWh. La restituzione delle componenti tariffarie è definita da ARERA e viene calcolata a partire dai parametri che terminano gli oneri di rete che vengono indicati annualmente dall’autorità. La Tariffa Premio è stata definita dal MiSe (oggi competenza del MITE). Questi valori in euro vanno quindi moltiplicati per l’energia condivisa ottenuta per ottenere l’incentivo totale. 

L’incentivo è determinato con due voci, Tariffa Premio e Restituzione componenti tariffarie, ma quest’ultima dipende sia dal corrispettivo unitario che dal coefficiente di perdite di rete. Entrambi vengono erogati dal GSE e valgono rispettivamente 100€/MWh e all’incirca 8€/MWh. La restituzione delle componenti tariffarie è definita da ARERA e viene calcolata a partire dai parametri che terminano gli oneri di rete e le perdite di rete che vengono indicati annualmente dall’autorità. La Tariffa Premio è stata definita dal MiSe (oggi competenza del MiTE). Questi valori in euro vanno quindi moltiplicati per l’energia condivisa ottenuta per ottenere l’incentivo totale. 

L’energia immessa in rete, sia essa di un produttore o l’eccedenza dii un prosumer (consumatore con un impianto fotovoltaico allacciato alla propria rete elettrica), può essere remunerata in due modi: Ritiro dedicato (RID) o vendita sul mercato libero dell’energia. Il primo metodo di rivendita è gestito dal GSE, e in ogni ora applica lo stesso prezzo zonale che viene stabilito dalla zona di mercato di appartenenza dell’impianto. Inoltre, il GSE ogni anno determina dei prezzi minimi che vengono sempre garantiti. 

Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali del testo unico delle imposte sui redditi, oppure in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, del Superbonus. Il Superbonus è limitato ad un massimo di 20 kW, la cui quota di energia immessa non può essere soggetta alla tariffa incentivante, ma solamente alla restituzione delle componenti tariffarie e al ritiro dedicato. L’energia prodotta da questa parte d’impianto ed immessa in rete è riservata al GSE. Le detrazioni fiscali possono essere applicate su tutta la potenza installate a meno di quella soggetta a Superbonus.  

Si, nello specifico i seguenti impianti non sono incentivabili: 

  1. alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso al Superbonus 110%;  

  1. alla quota di potenza quota d’obbligo Po di nuove costruzioni;  

  1. agli impianti fotovoltaici con moduli collocati nelle aree agricole. 

Il Superbonus 110% è compatibile con gli incentivi previsti per le CER e AUC, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni elementi.  

La FAQ del GSE, infatti, spiega come la detrazione prevista dal Superbonus venga applicata sui primi 20kW di potenza dell’impianto di produzione, ed è subordinata alla cessione al GSE dell’energia elettrica immessa nella rete. Quindi, su questa quota di energia (ascrivibile alla quota di potenza), su cui viene applicato il Superbonus, non viene riconosciuta la tariffa premio prevista dal MiSE (i 110€/MWh per CER e 100€/MWh per AUC) ma resta il diritto al corrispettivo ARERA (il quale valorizza l’energia condivisa). 

Sulla quota di spesa che eccede i 20kW, e fino a 200 kW, è possibile accedere alla detrazione ordinaria prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). 

Per semplificare con un esempio: in caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico di 50kW, per i primi 20 kW viene riconosciuto soltanto il corrispettivo ARERA, mentre per i restanti 30 viene riconosciuto sia il corrispettivo ARERA che gli incentivi MiSE. 

Fonte: FAQ del GSE  

Questo compito spetta al referente, il quale deve inviare la richiesta esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto Portale informatico del GSE, autenticandosi nell’area clienti utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale. Successivamente sempre il referente è tenuto a compilare una serie di documenti necessari per il GSE, così alla fine sarà possibile redigere il contratto finale tra le parti. 

Una volta concluso l’iter burocratico con il GSE, la data di decorrenza è quella in cui è stata presentata istanza al GSE; perciò, il GSE retroattivamente calcola gli arretrati maturati durante il periodo di assolvimento burocratico. Alternativamente, può essere decisa un’altra data concordata tra referente e GSE. 

Il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto, secondo diversi casi:  

  1. alla data di entrata in esercizio dell’impianto, qualora l’istanza venga inviata entro 60 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti;  

  1. al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto; 

  1. a una data definita dalle parti. 

PIATTAFORMA

Prima di tutto, una piattaforma di gestione delle comunità è utile per realizzare il monitoraggio energetico delle comunità.

Quindi, installando dei meter e collegandoli al software è possibile monitorare consumi e produzione in tempo reale, abilitando il calcolo dell’autoconsumo della comunità in tempo reale, senza aspettare la valorizzazione a posteriori del GSE.

Inoltre, una soluzione di gestione dell’energia consente non solo il monitoraggio ma anche la previsione di consumi e produzione e permette ottimizzare gli accumulatori per massimizzare l’autoconsumo, gestendo il tutto in modo trasparente e automatico.

Pertanto, aggregando risorse energetiche e comunità, il software ROSE Energy Community Platform consente di creare viste aggregate per gestire il tutto in modo veloce e ottimizzato.

Con ROSE Energy Community Platform si possono monitorare consumi e produzioni della comunità in tempo reale, visualizzando previsioni e ottimizzazioni suggerite attuando, eventualmente, comandi sulle risorse energetiche. 

Inoltre, è possibile valutare le performance di autoconsumo della comunità, gli incentivi generati ora per ora, e utilizzare un algoritmo per ridistribuzione dell’incentivo. 

Infine, grazie alla mobile app è possibile rendere disponibili i dati, in maniera semplificata, ai partecipanti della comunità condividendo giorno per giorno le loro performance. 

La ripartizione dell’incentivo viene effettuato in base alla performance dei singoli membri, ciò vuol dire che viene determinata una quota di energia condivisa pro-capite che rappresenta quanto il singolo membro ha partecipato alla condivisione per la comunità. Alternativamente, per le AUC, è possibile anche utilizzare un metodo più semplice basato sui millesimi condominiali. In ogni caso, è possibile introdurre in ROSE Energy Community Platform, tramite sviluppi dedicati, dei nuovi algoritmi di ripartizione. 

Ogni qualvolta che un membro, sia esso consumatore o produttore, riesce ad allineare, rispettivamente, i propri prelievi a periodi di immissione della comunità o le proprie immissioni a periodi di prelievo della comunità, allora il membro accumula energia condivisa pro capite, incrementando così il proprio ritorno economico. 

I membri di una comunità devono sostenere solamente i costi legati al GSE, che vengono già trattenuti nell’incentivo alla prima erogazione dell’anno, e i costi di gestione della comunità. La piattaforma prevede una gestione dei costi e, se la comunità lo desidera, anche la possibilità di accantonare una certa quota dell’incentivo per emergenze o investimenti futuri. 

I dati relativi ai POD facenti parte della comunità energetica sono monitorati tramite contatori tradizionali controllati dal gestore della rete, il quale è poi tenuto ad inviare regolarmente i dati al GSE. La piattaforma ROSE Energy Community Platform sia avvale in aggiunta di smart meter per avere un monitoraggio quasi in tempo reale che comunica ai membri della comunità. 

La soluzione ROSE Energy Community Platform per le comunità energetiche è in grado di comunicare con la maggior parte dei contatori presenti nel mercato. In particolare, la piattaforma utilizza dispositivi certificati per la connessione ai contatori 2G (Open Meter) tramite l’utilizzo della Chain2Full mentre per i contatori 1G si consiglia l’utilizzo di energy meter din già predisposti alla Chain2Full da aggiungere al quadro elettrico. I meter possono connettersi ad internet utilizzando il WiFi del membro della comunità oppure una SIM dedicata in modalità NB-IoT. 

Il software ROSE Energy Community Platform è predisposto nativamente per dialogare con sistemi di terze parti sia in modalità sincrona che asincrona. 

Interoperabilità Sincrona su HTTP  

  • REST  

  • SOAP  

Interoperabilità Sincrona con Protocolli Specifici in ambito Energy e Automation  

  • Modbus  

  • IEC 61850  

  • BACnet  

  • OPC-UA  

  • OpenADR  

Interoperabilità Asincrona su  

  • MQTT  

  • AMQP  

I protocolli per l’interoperabilità specifici in ambito Energy e Automation consentono il telecontrollo di risorse energetiche. 

L’integrazione attraverso altri protocolli o sistemi di messagistica specifici è possibile ma richiede una valutazione del nostro team di esperti. 

La piattaforma ROSE Energy Community Platform abilita l’utilizzo dei profili statistici utilizzati dal GSE e pubblicati con l’aggiornamento delle regole tecniche del 11 di aprile, per consentire di stimare prelievi ed immissioni del POD anche qualora non sia possibile installare un meter. 

Nel modello di funzionamento di ROSE Energy Community Platform, l’engagement data-driven rappresenta  uno strumento per migliorare il coinvolgimento dei partecipanti di una comunità energetica utilizzando dati energetici e la gamification per incentivare l’adozione di comportamenti sostenibili con quiz, missioni e livelli..

Il software, infatti, per migliorare il bilanciamento delle comunità energetiche utilizza dati energetici e una mobile app per aiutare i membri delle comunità ad aumentare la consapevolezza dei propri consumi, migliorare l’autoconsumo e la percentuale di incentivo guadagnato. 

Il membro deve cercare di cambiare quanto possibile le proprie abitudini, per cercare di seguire la produzione di energia da fonte solare (fotovoltaico). Quindi come prassi si dovrebbe cercare di concentrare i propri prelievi nelle ore centrali della giornata. 

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Nessun problema, scrivici le tue domande e i nostri esperti sapranno come aiutarti!