FAQ e Informazioni Utili

Un database in costante aggiornamento che raccoglie informazioni utili, aggiornamenti normativi e domande frequenti sui temi delle Comunità Energetiche e dell'Efficienza Energetica.

FAQ COMUNITÀ ENERGETICHE

GENERALE

Le Comunità Energetiche, o Energy Community, sono insiemi di soggetti (persone fisiche, enti locali, enti del terzo settore e PMI) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che si riuniscono su base volontaria per produrre e consumare energia elettrica rinnovabile, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica.

Per farlo, si dotano di impianti di produzione di energia rinnovabile, come impianti fotovoltaici, idroelettrici o piccoli impianti eolici.

L’obiettivo principale delle comunità energetiche è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità circostante, piuttosto che profitti finanziari.

Il concetto di Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER) è definito dal Decreto CACER del MASE (DM n.414 del 07/12/2023) come una tra le configurazioni di: comunità energetica rinnovabile (CER), gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente (AUC) o autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza, che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Il Decreto CACER di fatto riprende le due tipologie di configurazione presentate dal Decreto Legislativo 199/21 (CER e AUC) e aggiunge alle configurazioni ammesse agli incentivi anche gli autoconsumatori individuali di energia rinnovabile a distanza.

Il principale requisito tecnico per la costituzione di una CACER è che i membri devono essere titolari di punti di connessione alla rete elettrica (POD) sottesi alla stessa cabina primaria (alta/media tensione). Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC), gli stessi devono essere titolari di punti di connessione ubicati nello stesso edificio o condominio e non è necessario costituire un soggetto giuridico ad hoc.

Oltre ai consumatori anche gli stessi impianti di produzione devono essere collegati a POD sottesi alla stessa cabina primaria e rispettare altri requisiti tecnici, tra cui quello di essere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Una volta ultimata la configurazione e messi in esercizio gli impianti la configurazione è attiva e i suoi membri possono iniziare a condividere l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili. L’impianto di produzione di energia rinnovabile può essere gestito da un produttore membro della configurazione oppure da un soggetto terzo purché l’energia prodotta e gli impianti stessi risultino sotto la disponibilità della CACER. Una volta attivata la CACER è necessario fare richiesta al GSE per ottenere l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e quindi agli incentivi, i valori economici vengono riconosciuti dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di incentivazione.

 

È un soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete pubblica di distribuzione al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell’unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.

Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione; perciò, in tale caso deve sottostare alle istruzioni del proprietario. Il produttore è l’intestatario dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.  

Un prosumer è un consumatore che possiede anche impianti di produzione: esso può sia prelevare dalla rete, come un consumatore puro, sia immettere in rete, ovvero come un produttore puro. Nonostante possa avere due comportamenti opposti, questi non si possono mai verificare contemporaneamente, dato che in un nodo elettrico si ha sempre e solo un verso della corrente. 

Per autoconsumo si intende quella quota di energia prodotta che non viene immessa in rete, in quanto è stata consumata direttamente dal prosumer

Le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) si basano sul concetto di autoconsumo diffuso o virtuale, ovvero la condivisione dell’energia tramite la rete di distribuzione locale. Questo significa che si condivide energia prelevando dalla rete contemporaneamente alle immissioni in rete degli impianti rinnovabili. Non esiste quindi una connessione fisica diretta tra consumatori e produttori ma si instaura una relazione virtuale, valida alla determinazione di energia condivisa.

L’energia elettrica condivisa viene definita come il valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti, quindi al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS, a fonti rinnovabili facenti parte della CACER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei consumatori clienti finali associati, ad esclusione quindi dei prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione.
L’energia elettrica condivisa autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. L’energia elettrica condivisa autoconsumata viene calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio e può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, ma anche per singolo livello di tensione.

L’energia elettrica condivisa autoconsumata oggetto di incentivazione è la quota di energia elettrica condivisa autoconsumata prodotta da impianti incentivabili secondo il decreto CACER (impianti nuovi, FER e di potenza fino ad 1 MW).

Persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.
Sono quindi escluse le grandi imprese, le PA centrali e le imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00, fermo restando per tutti questi soggetti esclusi la possibilità di svolgere il ruolo di produttore “terzo”.

Il primo passo è dotarsi di uno statuto che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, i partecipanti devono quindi costituirsi come soggetto giuridico autonomo. Una CER è quindi un soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto che rispetta i seguenti requisiti minimi:

  • l’oggetto sociale prevalente è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

  • i membri o soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

  • la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria;

  • vi sia il rispetto della condizione secondo cui le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale di quest’ultime;

  • la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

  • è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;

  • l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Una volta configurata la comunità gli impianti di produzione possono essere connessi alla rete elettrica e il referente può procedere alla richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e agli incentivi tramite il portale del GSE. In particolare, la CER deve avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le parti.

Una CER può gestire più di una configurazione di condivisione.

Soggetti che sono titolari di punto di connessione ubicati nello stesso condominio, edificio o complesso di villette a schiera, ovvero gruppo di unità immobiliari che hanno una parte in comune, le imprese private, a condizione che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Possono farne parte anche le grandi imprese e le PA centrali. Fermo restando, per le imprese classificate con i codici ATECO sopra indicati, la possibilità di svolgere il ruolo di produttore “terzo”.  

A differenza delle CER non è necessario creare un nuovo soggetto giuridico. il Gruppo si crea tramite un accordo di diritto privato avente requisiti minimi:

  • prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

  • individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

  • consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;

  • prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio

Un autoconsumatore di energia rinnovabile a “distanza” è un autoconsumatore che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore. È costituito da almeno due punti di connessione, di cui uno relativo all’utenza di consumo intestata all’autoconsumatore e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Si, solo a patto che il soggetto sia titolare di più punti di connessione distinti. Infatti, ogni POD e ogni impianto possono far parte di una sola configurazione.

Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.  

Le grandi imprese non possono essere soci o membri di una configurazione CER, ma possono svolgere, per la medesima configurazione, il ruolo di produttore “terzo”. Per quanto riguarda i gruppi di autoconsumatori (AUC), una grande impresa può far parte della configurazione a patto che risulti essere titolare di almeno un POD appartenente al medesimo edificio/condominio, e può anche far parte di una configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”, a patto che tutti i POD e gli impianti sottesi alla medesima cabina primaria risultino nella titolarità e disponibilità dell’impresa.

Ulteriori produttori che non sono membri o azionisti della configurazione o che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato necessario per i gruppi di autoconsumatori collettivi, possono conferire mandato al Referente affinché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Tecniche. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori “terzi”).

Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della configurazione per la quale viene richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata. Nel caso di configurazioni di autoconsumatore individuale a “distanza” invece è prevista la presenza di un solo cliente finale.

Ogni membro può mantenere il proprio contratto, perché rimane libera la scelta del fornitore di energia. Ciascun membro, dunque, continuerà ad acquistare la sua energia liberamente tramite il proprio fornitore e la condivisione dell’energia verrà valorizzata a posteriori.

Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.

Gli impianti di produzione ibridi, inclusi gli impianti alimentati a rifiuti non possono far parte delle configurazioni.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CACER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti devono essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.

Possono anche far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CACER. Per gli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del Decreto CACER (24 gennaio 2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.
Devono infine essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (alta/media tensione) di cui fa parte la configurazione.

No, non ci sono limiti al numero di impianti né alla potenza totale, purché gli impianti singolarmente non siano di potenza maggiore di 1MW.

La verifica, da parte del referente, che tutti i punti di connessione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT, viene effettuata sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito del GSE e saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. Al fine della verifica dei punti appartenenti all’area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l’intero periodo di incentivazione.

Sia l’energia elettrica immessa e sia l’energia elettrica prelevata da un sistema di accumulo, al netto delle perdite di energie derivanti dal ciclo di carica/scarica dell’accumulo, sono considerati ai fini della condivisione dell’energia.

I sistemi di accumulo installati a livello di impianto, determinano sempre un aumento dell’energia condivisa perché permettono di variare i periodi di immissioni in funzione del fabbisogno di energia elettrica, ma non permettono di ridurre i prelievi dalla rete. Mentre, se i sistemi di accumulo sono posseduti dai prosumer, questi possono sia variare i periodi di immissione, che ridurre i prelievi dalla rete. 

Sì, anche le colonnine di ricarica possono rientrare in una configurazione di condivisione dell’energia rinnovabile. 

Il contratto per la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da un configurazione di autoconsumo di condivisione dell’energia è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori. Ogni variazione deve essere quindi opportunamente comunicata al GSE tramite il suo portale.

Il referente è il soggetto identificato in maniera autonoma dalla CACER che si occupa di gestire la configurazione ed è tenuto ad interfacciarsi con il GSE.

Per una configurazione CER il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale. In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto da un produttore o un cliente finale membro della CER, o da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Per una configurazione di AUC il ruolo di Referente può essere svolto da uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo, dall’amministratore di condominio o in assenza di tale dal rappresentante legale del condominio o dell’edificio. In ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti appositamente costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi). In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Il ruolo di Referente nel caso dell’autoconsumatore individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore. In alternativa può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

No, perché il meccanismo di incentivi correlato all’energia condivisa è alternativo allo Scambio sul Posto 

Per i membri è possibile in ogni momento chiedere la recessione dal contratto di comunità, una volta assolti eventuali sospesi economici. 

Il percorso di sviluppo della normativa sulle Energy Community e sull’autoconsumo collettivo inizia nel febbraio 2015 con la pubblicazione della Energy Union Strategy, una normativa che mirava a rafforzare e rendere più sicuro il servizio energetico europeo migliorando l’impatto ecologico e la competitività. 

Successivamente è stato pubblicato il “Clean Energy for all European Package” (CEP) iniziato nel 2016 e completato nel 2019. Con questo pacchetto l’Unione Europea ha chiarito l’indirizzo della politica energetica europea, fornendo un importante contributo per la strategia di lungo termine con normative che promuovono la transizione verso un sistema energetico decentralizzato, in cui i consumatori finali svolgono un ruolo attivo. 

Con questa normativa, per la prima volta, vengono introdotte anche le comunità energetiche.  

Le direttive più importanti che seguono il CEP sono state: 

  • Renewable Energy Directive 2018/2001 o RED II, pubblicata a dicembre 2018; 

  • Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944 o IEM, pubblicata a giugno 2019. 

La Direttiva RED II ha come scopo principale l’aumento della quota dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nell’Unione Europea e affrontare il problema della povertà energetica. All’interno della RED II sono state definite con precisione le “Renewable Energy Community” (REC, Comunità di energia rinnovabile, CER) e i “jointly-acting renewable self-consumers” (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, AUC). 

Invece, lo scopo della Direttiva IEM è quello di adattare il mercato elettrico europeo ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto. Le configurazioni introdotte si riferiscono solo alla produzione e scambio di energia elettrica e sono autorizzate a partecipare a servizi energetici come nuovi attori del mercato elettrico.  

L’Italia ha avviato il processo di recepimento della Direttiva RED II inserendo nel quadro normativo italiano le configurazioni introdotte a livello europeo. Il percorso è cominciato con il Decreto Milleproroghe, di dicembre del 2019, convertito in legge ed entrato in vigore a febbraio 2020, in cui sono state introdotte per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e “Comunità di Energia Rinnovabile”, stabilendo la possibilità di creare comunità che scambino energia al fine dell’autoconsumo collettivo. 

Successivamente sono state pubblicate la Delibera ARERA 318/2020 (agosto 2020), il Decreto attuativo del MiSE (settembre 2020), che ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a rinnovabili distinguendo tra autoconsumo collettivo e comunità energetica rinnovabile, e le regole tecniche del GSE (dicembre 2020). 

Altre misure importanti, in ambito della transizione ecologica, sono quelle contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea

A dicembre 2021, attraverso i decreti legislativi 199/21 e 210/21, vengono recepite rispettivamente le direttive 2018/2001 (RED II) e 2019/944 (IEM). Attraverso il decreto 199/21 vengono implementate alcune importanti modifiche in ambito CER, di fatto si ha un’estensione della definizione di autorità locali, comprendendo anche le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché alle amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, si ha inoltre un incremento della soglia di potenza per gli impianti, da 200kW a 1MW, con la possibilità di incorporare potenziamenti e impianti preesistenti con un limite del 30% della potenza complessiva in capo alla CER. Infine viene anche esteso il perimetro delle CER dalla cabina secondaria a quella primaria.

Nel Dicembre del 2022, viene pubblicato da Arera il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che regola le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai D. lgs. 199/21 e 210/21, viene quindi confermato il modello ‘’virtuale’’ per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e vengono definiti i requisiti e le procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Il TIAD entra in vigore solo il 24 Gennaio 2024, data di entrata in vigore del Decreto CER del MASE (DM n.414 del 07/12/2023).

Il DM MASE, regola le modalità di incentivazione per l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER) e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR. Secondo quanto definito all’interno del decreto gli incentivi vengono erogati dal GSE sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili, con un limite di applicabilità al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento del limite di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Per quanto riguarda invece i contributi previsti dal PNRR, il decreto definisce l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle CACER nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Questi contributi si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno, rimanendo nel limite dei fondi stanziati dal PNRR, 2.200M€.

Il GSE ha infine provveduto ad erogare le Regole Operative in data 23/02/2024 a completamento del quadro normativo e regolatorio per lo sviluppo delle CACER. Le regole disciplinano le modalità e i requisiti per accedere al servizio, la richiesta di attivazione del servizio e il procedimento di valutazione della richiesta, il contratto per il riconoscimento del servizio, l’erogazione della tariffa e le modalità di controllo e verifica da parte del GSE. L’ultimo step è costituito dall’apertura, in data 08/04/2024, del Portale GSE sul quale è possibile presentare le domande di ammissione agli incentivi e al contributo in conto capitale.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative (23 febbraio 2024), quindi cessa di applicarsi il 23 aprile 2024. Fino a tale data è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell’energia condivisa per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (24 gennaio 2024) e realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle suddette Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022. Le configurazioni qualificate con il meccanismo definito dalle suddette Regole Tecniche verranno comunque gestite secondo le modalità previste dal TIAD.

Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata può inoltre richiedere l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di cui alle Regole Operative del 2024 al fine di inserire nuovi impianti o sezioni nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta con le medesime modalità di una nuova configurazione indicando tutti gli impianti e le utenze della nuova configurazione, compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione. Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD.

Il numero di comunità energetiche rinnovabili in Italia potrebbe passare da circa 100 a 15.000-20.000 entro il 2027, secondo le stime del Ministero dell’Ambiente, per un totale di 5GW di potenza di impianti rinnovabili.

INCENTIVI

L’incentivo è determinato da due voci, la Tariffa Incentivante Premio (TIP) e il contributo di restituzione delle componenti tariffarie (definito come Contributo per l’energia elettrica condivisa autoconsumata Cacv). Entrambi vengono erogati dal GSE.

Il contributo per l’energia elettrica condivisa autoconsumata è definito da ARERA e viene calcolato a partire dai parametri aggiornati annualmente che determinano gli oneri di rete, e viene definito sulla base del valore del corrispettivo unitario variabile della tariffa di trasmissione (TRASE), all’incirca 10€/MWh. Questi valori in €/MWh vanno quindi moltiplicati per l’energia elettrica condivisa autoconsumata.

La Tariffa Premio è stata definita dal MASE, ed ha una struttura variabile in base al prezzo zonale, ma con valori massimi fissati, che oscillano tra i 100€/MWh per gli impianti di taglia più grossa e i 120€/MWh per quelli di taglia più piccola. Questi valori €/MWh vanno quindi moltiplicati per l’energia elettrica condivisa autoconsumata oggetto di incentivazione. Per quanto riguarda i soli impianti fotovoltaici alla Tariffa Incentivante Premio è sommato un fattore di correzione in funzione della zona geografica, +4€/MWh per le regioni del centro, e +10€/MWh per quelle del Nord.

L’incentivo è determinato con due voci, la Tariffa Incentivante Premio e il contributo di Restituzione delle componenti tariffarie (definito come Contributo per l’energia elettrica condivisa autoconsumata Cacv). Entrambi vengono erogati dal GSE.

Il contributo per l’energia elettrica condivisa autoconsumata è definito da ARERA e viene calcolato a partire dai parametri aggiornati annualmente che determinano gli oneri di rete, e viene definito sulla base del valore del corrispettivo unitario variabile della tariffa di trasmissione (TRASE), all’incirca 10€/MWh, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze in bassa tensione (BTAU), all’incirca 0,6€/MWh. Questi valori in €/MWh vanno quindi moltiplicati per l’energia elettrica condivisa autoconsumata. Si ha inoltre un termine di contributo che tiene conto delle perdite di rete evitate in funzione dell’autoconsumo diffuso, costituito dalla sommatoria del prodotto, ora per ora e per singolo impianto, dell’energia elettrica autoconsumata per livello di tensione per il coefficiente delle perdite di rete evitate, che varia in base al fatto che l’impianto di produzione sia connesso in bassa tensione (BT) o media tensione (MT), per il prezzo zonale orario.

La Tariffa Premio è stata definita dal MASE, ed ha una struttura variabile in base al prezzo zonale, ma con valori massimi fissati, che oscillano tra i 100€/MWh per gli impianti di taglia più grossa e i 120€/MWh per quelli di taglia più piccola. Questi valori €/MWh vanno quindi moltiplicati per l’energia elettrica condivisa autoconsumata oggetto di incentivazione. Per quanto riguarda i soli impianti fotovoltaici alla Tariffa Incentivante Premio è sommato un fattore di correzione in funzione della zona geografica, +4€/MWh per le regioni del centro, e +10€/MWh per quelle del Nord.

Gli incentivi possono essere richiesti fino al 31 dicembre 2027 per un contingente complessivo pari a 5 GW.

L’energia immessa in rete, sia essa di un produttore o l’eccedenza di un prosumer (consumatore con un impianto fotovoltaico allacciato alla propria rete elettrica), può essere remunerata in due modi: Ritiro dedicato (RID) o vendita sul mercato libero dell’energia. Il primo metodo di rivendita è gestito dal GSE, e in ogni ora applica lo stesso prezzo zonale che viene stabilito dalla zona di mercato di appartenenza dell’impianto. Inoltre, il GSE ogni anno determina dei prezzi minimi che vengono sempre garantiti. 

Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali del testo unico delle imposte sui redditi, generalmente nella misura del 50%.

La tariffa incentivante premio è cumulabile con:

  • il contributo PNRR, in tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’entità del contributo ottenuto;

  • altri contributi in conto capitale, diversi da quello del PNRR, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW). In tal caso la tariffa viene decurtata in funzione dell’intensità del contributo ottenuto;

  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di “aiuto di Stato” diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’intensità del contributo ottenuto.

  • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;

  • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie, senza decurtazione;

  • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Non risulta invece cumulabile con altre forme di incentivo in conto esercizio, con il Superbonus, con contributi in conto capitale e altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

Nel caso in cui i beneficiari della Tariffa Incentivante Premio (TIP) siano allo stesso tempo beneficiari dei contributi in conto capitale del PNRR, di altri contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che costituiscono un regime di ‘aiuti di Stato’, la TIP viene decurtata moltiplicando il valore spettante per un fattore (1-F) in ragione dell’intensità di tali contributi. In particolare, il parametro F varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0.5 nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.bili.

Si, nello specifico gli incentivi non sono applicabili alle seguenti casistiche:

  1. Impianti non di nuova costruzione

  2.  Alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso al Superbonus 110%;

  3. Alla quota di potenza quota d’obbligo Po di nuove costruzioni;

Il Decreto CACER prevede che le configurazioni assicurino mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione(55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio e 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Sì, gli impianti installati su aree agricole possono accedere agli incentivi previsti per le CER, per i Gruppi di Autoconsumatori e per l’Autoconsumatore individuale a distanza, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti tecnici necessari e gli adempimenti autorizzativi previsti a livello regionale.

Questo compito spetta al referente, il quale deve inviare la richiesta esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto Portale informatico del GSE, autenticandosi nell’area clienti (https://areaclienti.gse.it/) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale. Successivamente sempre il referente è tenuto a compilare una serie di documenti necessari per il GSE, così alla fine sarà possibile redigere il contratto finale tra le parti.

In particolare, il Referente dovrà:

  • allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla CACER, elencati nell’Allegato 3 delle Regole Tecniche;

  • scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta, corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità;

  • conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di accesso al servizio;

  • verificare che tutti i punti di connessione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento e verificare la validità dei dati presenti sul sistema GAUDÌ di Terna.

La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto nel caso in cui l’impianto sia entrato in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

  • con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER (24 Gennaio 2024) se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 giorni (6 Agosto 2024) dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE (8 Aprile 2024) oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;

  • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente (6 Agosto 2024) oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

  • con la data di entrata in esercizio del singolo impianto se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 giorni dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;

  • con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto, l’inserimento dell’impianto nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto potrà comunque avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto.

Nel caso in cui il Referente richieda al GSE il ritiro dell’energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione, secondo le seguenti casistiche, fissandola:

  • alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione, qualora l’istanza venga inviata entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti;

  • al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all’impianto di produzione;

  • a una data definita dalle parti nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di o l’impianto di non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

PIATTAFORMA

Una piattaforma digitale di gestione delle comunità energetiche serve a facilitare la gestione, il monitoraggio e l’ottimizzazione delle risorse energetiche all’interno di una comunità attraverso diverse funzionalità che includono: 

  • Monitoraggio e controllo: Consente di monitorare in tempo reale il consumo energetico e la produzione da fonti rinnovabili all’interno della comunità. 

  • Ottimizzazione dell’energia: Utilizzando algoritmi intelligenti, la piattaforma può ottimizzare l’uso dell’energia, bilanciando la domanda e l’offerta in modo efficiente per massimizzare l’autoconsumo e ridurre i costi energetici complessivi. 

  • Gestione delle risorse distribuite: Integra e coordina le diverse fonti di energia distribuita, come pannelli solari, sistemi di accumulo di energia e veicoli elettrici, per massimizzare il loro impatto all’interno della comunità. 

  • Partecipazione attiva: Permette ai membri della comunità di partecipare attivamente alla gestione dell’energia, consentendo loro di prendere decisioni informate sull’uso dell’energia e di contribuire al funzionamento ottimale del sistema. 

  • Flessibilità e adattabilità: Le piattaforme digitali di gestione delle comunità energetiche sono progettate per essere flessibili e adattabili alle esigenze specifiche di ogni comunità, consentendo una gestione personalizzata e scalabile dell’energia. 

Complessivamente, una piattaforma digitale di gestione delle comunità energetiche mira a favorire una transizione verso sistemi energetici più sostenibili, decentralizzati e resilienti, consentendo alle comunità di ridurre le emissioni di gas serra, risparmiare sui costi energetici e aumentare la loro indipendenza energetica. 

MAPS Digital Energy Community è la soluzione software in cloud che digitalizza le attività di analisi preliminare, creazione, promozione e gestione amministrativa energetica ed economica delle CACER. MAPS Digital Energy Community supporta inoltra la ricerca e la gestione dei soggetti interessati a partecipare dalla raccolta delle manifestazioni di interesse fino al completamento del processo di registrazione come membro effettivo, favorendo nel complesso l’ottimizzazione energetica e la scalabilità dei modelli di business. 

  • Simulazione  preliminare delle performance energetico-economiche 

  • Promozione delle configurazioni e identificazione dei membri 

  • Gestione e onboarding dei membri 

  • Monitoraggio con dispositivi plug&play e profilazione statistica 

  • Stima e ripartizione degli incentivi con algorimi personalizzabili 

  • Engagement mobile app per i membri 

  • Energy Management con l’AI per l’ottimizzazione dell’energia condivisa 

 

La ripartizione dell’incentivo viene effettuato in base alla performance dei singoli membri, ciò vuol dire che viene determinata una quota di energia condivisa pro-capite che rappresenta quanto il singolo membro ha partecipato alla condivisione per la comunità. Alternativamente, per le AUC, è possibile anche utilizzare un metodo più semplice basato sui millesimi condominiali. In ogni caso, è possibile introdurre in MAPS Digital Energy Community, tramite sviluppi dedicati, dei nuovi algoritmi di ripartizione. 

Ogni qualvolta che un membro, sia esso consumatore o produttore, riesce ad allineare, rispettivamente, i propri prelievi a periodi di immissione della comunità o le proprie immissioni a periodi di prelievo della comunità, allora il membro accumula energia condivisa pro capite, incrementando così il proprio ritorno economico. 

I membri di una comunità devono sostenere solamente i costi legati al GSE, che vengono già trattenuti nell’incentivo alla prima erogazione dell’anno, e i costi di gestione della comunità. La piattaforma prevede la definizione di uscite per una gestione contabile dei flussi finanziari e di cassa della comunità.

I dati relativi ai POD facenti parte della comunità energetica sono monitorati tramite contatori tradizionali controllati dal gestore della rete, il quale è poi tenuto ad inviare regolarmente i dati al GSE. Il GSE li mette poi a disposizione della comunità tramite il portale del servizio CACER. La piattaforma ROSE  sia avvale in aggiunta di smart meter per avere un monitoraggio quasi in tempo reale che comunica ai membri della comunità. 

La soluzione ROSE Energy Community Platform per le comunità energetiche è in grado di comunicare con la maggior parte dei contatori presenti nel mercato. In particolare, la piattaforma utilizza dispositivi certificati per la connessione ai contatori di scambio e produzione in bassa tensione di seconda generazione (2G Open Meter), sia monofase sia trifase, tramite l’utilizzo de protocollo Chain2. Per i contatori 1G invece si consiglia l’utilizzo di energy meter din. I meter possono connettersi ad internet utilizzando il WiFi del membro della comunità oppure una SIM dedicata in modalità NB-IoT.

Per il monitoraggio in media tensione è prevista la telelettura dei contatori di scambio e produzione grazie a contaimpulsi, lettori ottici o tramite smart meter con TA.

Il software è predisposto nativamente per l’integrazione con sistemi di terze parti tramite API (HTTP REST, MQTT, …) e protocolli specifici (Modbus, IEC61850, BACnet, OPC-UA) garantendo anche il controllo da remoto delle risorse energetiche.

L’integrazione attraverso altri protocolli o sistemi di messagistica specifici è possibile ma richiede una valutazione del nostro team di esperti.

La piattaforma abilita l’utilizzo dei profili statistici per la stima di consumi e produzione. Di default vengono utilizzati i profili pubblicati del GSE con l’aggiornamento delle regole tecniche di aprile del 2022 configurabili sulla base di template di totalizzatori annuali o mensili.

La piattaforma consente anche il caricamento di misure da file excel e di tutti i dati che possono essere scaricati dal portale GSE.

In sintesi, l’engagement nelle CACER serve a promuovere una partecipazione attiva, una maggiore consapevolezza, una migliore gestione delle risorse energetiche e a favorire una maggiore coesione sociale all’interno della comunità. 

  • Consapevolezza e educazione: Coinvolgere attivamente i membri della comunità nell’energia rinnovabile e nella gestione energetica li aiuta a comprendere i benefici e le sfide legate alla transizione energetica. Ciò può portare a una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità e dell’efficienza energetica. 

  • Partecipazione attiva: Coinvolgere i membri della comunità nella gestione dell’energia li rende parte integrante del processo decisionale. Consentire loro di contribuire con idee, feedback e suggerimenti può portare a soluzioni più innovative e adattate alle esigenze della comunità. 

  • Autoconsumo e condivisione dell’energia: L’engagement può incentivare i membri della comunità a adottare comportamenti energetici più sostenibili, come il massimo utilizzo dell’energia prodotta localmente (autoconsumo) e la condivisione dell’energia in eccesso con altri membri della comunità. 

  • Coesione sociale: Partecipare attivamente a iniziative di energia comunitaria può favorire un senso di appartenenza e coesione all’interno della comunità. Il coinvolgimento in progetti comuni può rafforzare i legami sociali e promuovere la solidarietà tra i membri. 

  • Efficienza e ottimizzazione: Coinvolgere i membri della comunità nell’energia comunitaria può contribuire a ottimizzare l’uso delle risorse energetiche disponibili, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza complessiva del sistema energetico della comunità.

Il membro deve cercare di cambiare quanto possibile le proprie abitudini, per cercare di seguire la produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente il solare fotovoltaico. Come prassi, quindi, si dovrebbero concentrare i propri prelievi nelle ore centrali della giornata. 

Per la stima della produzione degli impianti fotovoltaici vengono utilizzati dati medi di irraggiamento e temperatura satellitari (PVGS)

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

 

 

FAQ TRANSIZIONE 5.0

CUMULABILITÀ

No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti. In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti: il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020; il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024.

Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

  • Fondo sociale europeo + (FSE)

  • Fondo per la transizione giusta (JTF)

  • Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

  • Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

I CONSUMI ENERGETICI

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento (per il dettaglio si veda il Capitolo 2 della Circolare Operativa).
La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016″

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.

Per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Nella valutazione dei consumi riferibili all’esercizio precedente, sarà possibile tener in considerazione l’impatto di eventuali variabili dinamiche (ad esempio: chiusura temporanea di un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione, variazioni anomale e imprevedibili dei volumi produttivi non dipendenti dall’impresa, interruzioni della produzione dovute a eventi pandemici), tramite opportuna normalizzazione.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:

  • La determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

  • La determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);

    3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b). Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.

È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – struttura produttiva o processo interessato dall’investimento – salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.

Il DNSH

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628.
Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell’incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:

  • L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;

  • L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;

  • La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V. Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione. Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

 

PROCEDURA E CONTROLLI

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione alla stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati. Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”. Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

  • Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;

  • Nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Si ricorda che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex ante.

 

Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:

  • La correttezza formale delle certificazioni rilasciate;

  • La rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.

Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati. Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica. In particolare, l’impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:

  • Gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

  • Le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

  • Gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID. In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

  • Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
    a) Il soggetto beneficiario;
    b) Il progetto di innovazione;
    c) Gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare; d.l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante; e l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR. Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

  • Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.

  • Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

  • Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.

  • Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l’altro: a.dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante; b.dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione 5.0”.

  • Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione. Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

LE RINNOVABILI

Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024.
Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %; 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %. Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione Europea.

Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle agevolazioni concedibili sulla base: – della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella Sezione I dell’Allegato 1 al DM “Transizione 5.0” e come ulteriormente chiarito dal paragrafo 3.4 della Circolare Operativa; – del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell’art. 7 al Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al medesimo Decreto.

LA FORMAZIONE

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia commissionato ai seguenti soggetti esterni all’impresa:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

  • Università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;

  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 settore EA 37;

  • Centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge 232/2016;

  • European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. (UE) 2021/694;

  • Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione svolte, sia in modalità a distanza che “frontale”, negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 al DM “Transizione 5.0”.

DEFINIZIONI, ALIQUOTE ED ELEMENTI BASE

La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l’insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo). A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.

Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili. È possibile ricondurre il processo interessato ad una parte del processo produttivo purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A titolo di esempio, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni, effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:

  • Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

  • Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

  • Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024 (DM “Transizione 5.0”).
Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Nel dettaglio la predetta circolare contiene istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili, quali: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura di accesso al credito d’imposta e la relativa documentazione da allegare.

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese:

  • In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

  • Destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

  • Che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici.

La percentuale massima di beneficio è pari al:

  • 45% per investimenti fino ad 2,5 milioni di euro

  • 25% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;

  • 15% per investimenti da 10 a 50 milioni di euro.

Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, effettuati in:

  • Beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. “5+2 requisiti” laddove richiesti ovvero il requisito dell’interconnessione);

  • Beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).

Sono, inoltre, agevolabili:

  • Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

  • Le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila €.

 

Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura transizione 5.0. le medesime esclusioni dell’agevolazione transizione 4.0, disciplinate dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 all’articolo 1, comma 1053, secondo cui non risultano ammissibili:

  • Veicoli ex art. 164, comma 1 del Tuir;

  • Beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% ex D.M. 31.12.1988;

  • Fabbricati e costruzioni;

  • Beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015;

I beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti se, ai sensi dell’art 5, comma 2, del DM “Transizione 5.0”:
a) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
b) sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.

Non sono in nessun caso agevolabili nell’ambito del Piano gli interventi che violino il principio di non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH), come specificato dal comma 6 dell’articolo 38 e dal capitolo 4 della circolare operativa, pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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