Il produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e non necessariamente coincide con il proprietario dell’impianto di produzione; perciò, in tale caso deve sottostare alle istruzioni del proprietario. Il produttore è l’intestatario dell’impianto di produzione di energia elettrica, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione.
Un prosumer è un consumatore che possiede anche impianti di produzione: esso può sia prelevare dalla rete, come un consumatore puro, sia immettere in rete, ovvero come un produttore puro. Nonostante possa avere due comportamenti opposti, questi non si possono mai verificare contemporaneamente, dato che in un nodo elettrico si ha sempre e solo un verso della corrente.
Per autoconsumo si intende quella quota di energia prodotta che non viene immessa in rete, in quanto è stata consumata direttamente dal prosumer.
Le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) si basano sul concetto di autoconsumo diffuso o virtuale, ovvero la condivisione dell’energia tramite la rete di distribuzione locale. Questo significa che si condivide energia prelevando dalla rete contemporaneamente alle immissioni in rete degli impianti rinnovabili. Non esiste quindi una connessione fisica diretta tra consumatori e produttori ma si instaura una relazione virtuale, valida alla determinazione di energia condivisa.
L’energia elettrica condivisa viene definita come il valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete dagli impianti, quindi al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS, a fonti rinnovabili facenti parte della CACER e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei consumatori clienti finali associati, ad esclusione quindi dei prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione.
L’energia elettrica condivisa autoconsumata è, per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. L’energia elettrica condivisa autoconsumata viene calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio e può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, ma anche per singolo livello di tensione.
L’energia elettrica condivisa autoconsumata oggetto di incentivazione è la quota di energia elettrica condivisa autoconsumata prodotta da impianti incentivabili secondo il decreto CACER (impianti nuovi, FER e di potenza fino ad 1 MW).
Persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.
Sono quindi escluse le grandi imprese, le PA centrali e le imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00, fermo restando per tutti questi soggetti esclusi la possibilità di svolgere il ruolo di produttore “terzo”.
Il primo passo è dotarsi di uno statuto che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, i partecipanti devono quindi costituirsi come soggetto giuridico autonomo. Una CER è quindi un soggetto giuridico autonomo dotato di uno statuto che rispetta i seguenti requisiti minimi:
l’oggetto sociale prevalente è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
i membri o soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, ETS e di protezione ambientale, amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria;
vi sia il rispetto della condizione secondo cui le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale di quest’ultime;
la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Una volta configurata la comunità gli impianti di produzione possono essere connessi alla rete elettrica e il referente può procedere alla richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e agli incentivi tramite il portale del GSE. In particolare, la CER deve avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le parti.
Una CER può gestire più di una configurazione di condivisione.
Soggetti che sono titolari di punto di connessione ubicati nello stesso condominio, edificio o complesso di villette a schiera, ovvero gruppo di unità immobiliari che hanno una parte in comune, le imprese private, a condizione che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Possono farne parte anche le grandi imprese e le PA centrali. Fermo restando, per le imprese classificate con i codici ATECO sopra indicati, la possibilità di svolgere il ruolo di produttore “terzo”.
A differenza delle CER non è necessario creare un nuovo soggetto giuridico. il Gruppo si crea tramite un accordo di diritto privato avente requisiti minimi:
prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;
prevedere che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio
Un autoconsumatore di energia rinnovabile a “distanza” è un autoconsumatore che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore. È costituito da almeno due punti di connessione, di cui uno relativo all’utenza di consumo intestata all’autoconsumatore e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.
Si, solo a patto che il soggetto sia titolare di più punti di connessione distinti. Infatti, ogni POD e ogni impianto possono far parte di una sola configurazione.
Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Le grandi imprese non possono essere soci o membri di una configurazione CER, ma possono svolgere, per la medesima configurazione, il ruolo di produttore “terzo”. Per quanto riguarda i gruppi di autoconsumatori (AUC), una grande impresa può far parte della configurazione a patto che risulti essere titolare di almeno un POD appartenente al medesimo edificio/condominio, e può anche far parte di una configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza”, a patto che tutti i POD e gli impianti sottesi alla medesima cabina primaria risultino nella titolarità e disponibilità dell’impresa.
Ulteriori produttori che non sono membri o azionisti della configurazione o che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato necessario per i gruppi di autoconsumatori collettivi, possono conferire mandato al Referente affinché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Tecniche. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori “terzi”).
Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della configurazione per la quale viene richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata. Nel caso di configurazioni di autoconsumatore individuale a “distanza” invece è prevista la presenza di un solo cliente finale.
Ogni membro può mantenere il proprio contratto, perché rimane libera la scelta del fornitore di energia. Ciascun membro, dunque, continuerà ad acquistare la sua energia liberamente tramite il proprio fornitore e la condivisione dell’energia verrà valorizzata a posteriori.
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%.
Gli impianti di produzione ibridi, inclusi gli impianti alimentati a rifiuti non possono far parte delle configurazioni.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CACER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti devono essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Possono anche far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CACER. Per gli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del Decreto CACER (24 gennaio 2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.
Devono infine essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (alta/media tensione) di cui fa parte la configurazione.
No, non ci sono limiti al numero di impianti né alla potenza totale, purché gli impianti singolarmente non siano di potenza maggiore di 1MW.
La verifica, da parte del referente, che tutti i punti di connessione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT, viene effettuata sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE. Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito del GSE e saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche. Al fine della verifica dei punti appartenenti all’area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l’intero periodo di incentivazione.
Sia l’energia elettrica immessa e sia l’energia elettrica prelevata da un sistema di accumulo, al netto delle perdite di energie derivanti dal ciclo di carica/scarica dell’accumulo, sono considerati ai fini della condivisione dell’energia.
I sistemi di accumulo installati a livello di impianto, determinano sempre un aumento dell’energia condivisa perché permettono di variare i periodi di immissioni in funzione del fabbisogno di energia elettrica, ma non permettono di ridurre i prelievi dalla rete. Mentre, se i sistemi di accumulo sono posseduti dai prosumer, questi possono sia variare i periodi di immissione, che ridurre i prelievi dalla rete.
Sì, anche le colonnine di ricarica possono rientrare in una configurazione di condivisione dell’energia rinnovabile.
Il contratto per la regolazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa da un configurazione di autoconsumo di condivisione dell’energia è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori. Ogni variazione deve essere quindi opportunamente comunicata al GSE tramite il suo portale.
Il referente è il soggetto identificato in maniera autonoma dalla CACER che si occupa di gestire la configurazione ed è tenuto ad interfacciarsi con il GSE.
Per una configurazione CER il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale. In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto da un produttore o un cliente finale membro della CER, o da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Per una configurazione di AUC il ruolo di Referente può essere svolto da uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo, dall’amministratore di condominio o in assenza di tale dal rappresentante legale del condominio o dell’edificio. In ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti appositamente costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi). In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Il ruolo di Referente nel caso dell’autoconsumatore individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore. In alternativa può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza, da un produttore di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
No, perché il meccanismo di incentivi correlato all’energia condivisa è alternativo allo Scambio sul Posto
Per i membri è possibile in ogni momento chiedere la recessione dal contratto di comunità, una volta assolti eventuali sospesi economici.
Il percorso di sviluppo della normativa sulle Energy Community e sull’autoconsumo collettivo inizia nel febbraio 2015 con la pubblicazione della “Energy Union Strategy”, una normativa che mirava a rafforzare e rendere più sicuro il servizio energetico europeo migliorando l’impatto ecologico e la competitività.
Successivamente è stato pubblicato il “Clean Energy for all European Package” (CEP) iniziato nel 2016 e completato nel 2019. Con questo pacchetto l’Unione Europea ha chiarito l’indirizzo della politica energetica europea, fornendo un importante contributo per la strategia di lungo termine con normative che promuovono la transizione verso un sistema energetico decentralizzato, in cui i consumatori finali svolgono un ruolo attivo.
Con questa normativa, per la prima volta, vengono introdotte anche le comunità energetiche.
Le direttive più importanti che seguono il CEP sono state:
Renewable Energy Directive 2018/2001 o RED II, pubblicata a dicembre 2018;
Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944 o IEM, pubblicata a giugno 2019.
La Direttiva RED II ha come scopo principale l’aumento della quota dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nell’Unione Europea e affrontare il problema della povertà energetica. All’interno della RED II sono state definite con precisione le “Renewable Energy Community” (REC, Comunità di energia rinnovabile, CER) e i “jointly-acting renewable self-consumers” (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, AUC).
Invece, lo scopo della Direttiva IEM è quello di adattare il mercato elettrico europeo ai cambiamenti tecnologici e strutturali in atto. Le configurazioni introdotte si riferiscono solo alla produzione e scambio di energia elettrica e sono autorizzate a partecipare a servizi energetici come nuovi attori del mercato elettrico.
L’Italia ha avviato il processo di recepimento della Direttiva RED II inserendo nel quadro normativo italiano le configurazioni introdotte a livello europeo. Il percorso è cominciato con il Decreto Milleproroghe, di dicembre del 2019, convertito in legge ed entrato in vigore a febbraio 2020, in cui sono state introdotte per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e “Comunità di Energia Rinnovabile”, stabilendo la possibilità di creare comunità che scambino energia al fine dell’autoconsumo collettivo.
Successivamente sono state pubblicate la Delibera ARERA 318/2020 (agosto 2020), il Decreto attuativo del MiSE (settembre 2020), che ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a rinnovabili distinguendo tra autoconsumo collettivo e comunità energetica rinnovabile, e le regole tecniche del GSE (dicembre 2020).
Altre misure importanti, in ambito della transizione ecologica, sono quelle contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta di decisione della Commissione europea.
A dicembre 2021, attraverso i decreti legislativi 199/21 e 210/21, vengono recepite rispettivamente le direttive 2018/2001 (RED II) e 2019/944 (IEM). Attraverso il decreto 199/21 vengono implementate alcune importanti modifiche in ambito CER, di fatto si ha un’estensione della definizione di autorità locali, comprendendo anche le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché alle amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, si ha inoltre un incremento della soglia di potenza per gli impianti, da 200kW a 1MW, con la possibilità di incorporare potenziamenti e impianti preesistenti con un limite del 30% della potenza complessiva in capo alla CER. Infine viene anche esteso il perimetro delle CER dalla cabina secondaria a quella primaria.
Nel Dicembre del 2022, viene pubblicato da Arera il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che regola le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai D. lgs. 199/21 e 210/21, viene quindi confermato il modello ‘’virtuale’’ per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e vengono definiti i requisiti e le procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Il TIAD entra in vigore solo il 24 Gennaio 2024, data di entrata in vigore del Decreto CER del MASE (DM n.414 del 07/12/2023).
Il DM MASE, regola le modalità di incentivazione per l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER) e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR. Secondo quanto definito all’interno del decreto gli incentivi vengono erogati dal GSE sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili, con un limite di applicabilità al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento del limite di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Per quanto riguarda invece i contributi previsti dal PNRR, il decreto definisce l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle CACER nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Questi contributi si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno, rimanendo nel limite dei fondi stanziati dal PNRR, 2.200M€.
Il GSE ha infine provveduto ad erogare le Regole Operative in data 23/02/2024 a completamento del quadro normativo e regolatorio per lo sviluppo delle CACER. Le regole disciplinano le modalità e i requisiti per accedere al servizio, la richiesta di attivazione del servizio e il procedimento di valutazione della richiesta, il contratto per il riconoscimento del servizio, l’erogazione della tariffa e le modalità di controllo e verifica da parte del GSE. L’ultimo step è costituito dall’apertura, in data 08/04/2024, del Portale GSE sul quale è possibile presentare le domande di ammissione agli incentivi e al contributo in conto capitale.
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative (23 febbraio 2024), quindi cessa di applicarsi il 23 aprile 2024. Fino a tale data è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell’energia condivisa per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (24 gennaio 2024) e realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle suddette Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022. Le configurazioni qualificate con il meccanismo definito dalle suddette Regole Tecniche verranno comunque gestite secondo le modalità previste dal TIAD.
Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata può inoltre richiedere l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di cui alle Regole Operative del 2024 al fine di inserire nuovi impianti o sezioni nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta con le medesime modalità di una nuova configurazione indicando tutti gli impianti e le utenze della nuova configurazione, compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione. Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD.
Il numero di comunità energetiche rinnovabili in Italia potrebbe passare da circa 100 a 15.000-20.000 entro il 2027, secondo le stime del Ministero dell’Ambiente, per un totale di 5GW di potenza di impianti rinnovabili.