*Aggiornamento Dicembre 2021
Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo che recepisce in modo definitivo le due direttive RED II (2018/2001) e IEM (2019/944). Con questo passaggio, l’Italia si accinge finalmente a concludere il percorso di adeguamento della normativa in materia di risorse energetiche rinnovabili e di comunità energetiche.
Sono diverse le novità contenute nel decreto che semplificano e accelerano il percorso di transizione energetica volto al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo per il 2030 – un minimo del 32% di energia verde – anche attraverso la diffusione su larga scala delle comunità energetiche.
Ricordiamo, inoltre, che l’Italia è in ritardo in questo percorso, tanto che il 26 luglio sono state aperte dalla Commissione Europea 10 procedure di infrazione per il mancato recepimento di alcune direttive, tra cui proprio quella sulle comunità energetiche.
Ma andiamo con ordine.
Lo scenario di partenza sulle Comunità Energetiche
Il processo di recepimento della Direttiva RED II è cominciato con il Decreto Milleproroghe entrato in vigore a fine febbraio 2020, il quale ha introdotto nella legislazione italiana le definizioni di:
- Comunità di Energia Rinnovabile;
- Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Nello specifico, le CER sono dei soggetti giuridici costituiti da insiemi di soggetti (come ad esempio persone fisiche, enti locali, aziende) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che su base volontaria si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita, secondo i principi di autoconsumo e autosufficienza energetica.
Gli autoconsumatori di energia rinnovabile, invece, sono dei clienti finali che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, producono energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. Si parla di gruppo di autoconsumatori quando un insieme di almeno due autoconsumatori agisce collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.
Queste due configurazioni sono strumenti molto importanti per favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo di transizione energetica del Paese, e per contrastare il fenomeno dell’aumento dei prezzi dell’energia per le famiglie e le imprese.
Il Mille Proroghe ha però introdotto anche alcune limitazioni importanti allo sviluppo delle CER, come: il concetto di prossimità fisica per le aggregazioni, limitando la creazione di comunità energetiche ad utenti sottesi alla medesima cabina secondaria, e il limite di potenza complessiva per gli impianti che non possono superare i 200 kW.
Il passo successivo è stato la Delibera ARERA 318/2020 di agosto 2020, la quale riporta le disposizioni dell’Autorità in materia di regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
Successivamente il Decreto Attuativo del MiSE del 15 settembre 2020 che con l’articolo 3 ha fissato la tariffa incentivante, riconosciuta per 20 anni, per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sopracitate:
- 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
Ad oggi, questa misura non ha subito modifiche ed è possibile effettuare delle simulazioni sulla generazione degli incentivi con ROSE Energy Community Designer.
Altre misure importanti, in ambito della transizione ecologica, sono quelle contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, che destina circa 60 miliardi di investimenti alla “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica“. Di questi, 23,78 miliardi sono rivolti complessivamente alle energie rinnovabili e nello specifico 2,2 miliardi proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono quelli di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER), potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete per poter accogliere l’aumento di produzione da FER.
Circa un mese dopo, il 5 agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto attuativo di diverse direttive europee, tra cui proprio la RED II e IEM, e pubblicato la bozza.
Recepimento direttive RED II e IEM: decreto legislativo, misure e novità dicembre 2021
Come detto in precedenza, il 15 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce in maniera definitiva la RED II e IEM (qui il testo integrale).
Questo passaggio permette di completare la normativa e quindi consentire lo sviluppo delle comunità energetiche su larga scala. In particolare, sono 2 gli elementi principali che consentono questo passo:
- aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, che passa da 200 kW a 1 MW;
- rimozione del limite della cabina secondaria, che permette la costituzione di CER con membri connessi alla cabina primaria.
Ma scorriamo la normativa e vediamo le misure più importanti.
Dimensioni e potenza degli impianti di produzione
La normativa distingue gli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile in due tipologie in base alla loro potenza:
- grandi impianti, aventi potenza almeno pari o superiore alla soglia di 1 MW;
- impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore alla soglia di 1 MW.
Meccanismi di incentivazione per l’autoconsumo nelle comunità energetiche
Per quanto riguarda i meccanismi di incentivazione dell’energia condivisa, l’Articolo 5 conferma quanto previsto nella bozza, e prevede che l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili possa accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, e che l’incentivo venga assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) sulla quota di energia che viene autoconsumata, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Per i grandi impianti (quelli con potenza almeno pari o superiore a 1 MW) l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
Per gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore a 1 MW) l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
- per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente all’entrata in esercizio dell’impianto, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;
- per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;
- è prevista per questi impianti facenti parte di comunità energetiche o di gruppi di autoconsumo, la possibilità di accedere a un incentivo diretto alternativo a quello citato in precedenza, che premia l’energia autoconsumata istantaneamente attraverso una specifica tariffa.
È inoltre promosso l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti.
Sono stabilite le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonché con altri regimi di sostegno, inclusi quelli del PNRR, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui è garantita complessivamente un’equa remunerazione degli interventi.
Regolamentazione delle tariffe per i piccoli impianti
Nell’Articolo 7 viene affrontato il tema della Regolamentazione delle tariffe per impianti con potenza inferiore a 1 MW definendo le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione rispettando alcuni criteri.
Per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato:
- la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti, su base quinquennale;
- l’incentivo favorisce l’autoconsumo e l’abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti.
Per gli impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati:
- sono previsti bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza;
- sono utilizzati come criteri di priorità dapprima il rispetto di requisiti di tutela ambientale e del territorio, e poi l’offerta di riduzione percentuale della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative maggiormente meritorie da un punto di vista dell’impatto sull’ambiente, nonché che siano maggiormente virtuose in termini di riduzione dei costi;
- i bandi hanno luogo con frequenza periodica e prevedono meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio.
Diffusione delle rinnovabili nelle regioni italiane per fonte (MW)
Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia
Per quanto riguarda la Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia, nell’Articolo 8 vengono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti alimentati con fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.
In breve:
- possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
- per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili, l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo sottese alla stessa cabina primaria;
- l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
- la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio dell’impianto e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri.
Cosa manca per completare la normativa sugli incentivi?
Per poter partire con lo sviluppo su larga scala delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori, manca l’ultimo step: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ARERA dovrà definire le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione.
Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica
L’Articolo 15 chiarisce e delinea gli aspetti inerenti all’utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per sostenere i costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica. Stabilisce, infatti, che a decorrere dall’anno 2022 una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO2 sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia.
Piattaforma digitale per l’autorizzazione degli impianti di energie rinnovabili
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento, tramite un decreto del Ministro della Transizione Ecologica verrà istituita una piattaforma unica digitale realizzata e gestita dal GSE, funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione degli impianti, e che fornirà guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa (Art 19).
Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, tramite uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica verranno stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, minimizzando l’impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dagli impianti (Art. 20). Verrà inoltre realizzata una piattaforma digitale presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree (Art. 21).
Comunità energetiche e misure per impianti già esistenti
L’Articolo 31 (Comunità energetiche rinnovabili) specifica che le CER operano nel rispetto di una condizione importante:
- gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
Le ultime misure previste nel decreto
Infine, le ultime misure previste nel decreto sono:
- semplificazione dei procedimenti autorizzativi e amministrativi necessari per l’installazione di impianti di produzione da FER;
- accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas;
- semplificazione per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati con fonti rinnovabili;
- completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili;
- incremento dell’apertura del mercato dei servizi a nuove tipologie di soggetti per la gestione della domanda e dei sistemi di accumulo;
- apertura del supporto statale anche al biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale;
- realizzazione da parte del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile, di una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l’incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti;
- semplificazione delle autorizzazioni per realizzare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Perché usare i software per la gestione di comunità energetiche?
L’entrata in vigore del decreto che recepisce in maniera definitiva la direttiva RED II completa lo scenario normativo e segna un passo molto importante per l’elettrificazione dei consumi del Paese, dando così il via libera allo sviluppo su larga scala delle comunità energetiche, e facendo così uscire l’Italia dalla fase di sperimentazione e proseguire il percorso di decarbonizzazione.
Da qui, la necessità per gli operatori di settore di dotarsi di software per la gestione di comunità energetiche. Queste piattaforme digitali consentono lo studio di fattibilità e la valutazione della sostenibilità economica di queste nuove configurazioni facendo delle simulazioni in fase di progettazione, per consentire una corretta valutazione dell’impatto economico e ambientale che può avere un nuovo progetto di comunità energetica.
Maps Spa, da sempre attenta alle tematiche di trasformazione digitale e sostenibilità, per accelerare ulteriormente il processo di transizione ecologica e permettere ad Esco e Utility di sviluppare con facilità i loro progetti di comunità energetica, ha realizzato ROSE Energy Community Platform: il primo software dotato di Intelligenza Artificiale per la gestione di comunità energetiche.
Tramite le sue funzionalità, ROSE accompagna gli sviluppatori di comunità energetiche dalle fasi preliminari di valutazione dei progetti sino alla virtualizzazione. Come? Permettendo di stimare le performance a livello di comunità e dei singoli membri in modo intuitivo, monitorare i consumi e le produzioni senza vincoli di hardware e ottimizzare il bilanciamento delle risorse tramite l’Intelligenza Artificiale, configurare e gestire la ripartizione degli incentivi tramite il suo algoritmo proprietario, e coinvolgere i partecipanti con logiche di gamification attivate dai dati energetici. Inoltre, il suo sistema di API e di molteplici protocolli supportati garantisce un alto livello di flessibilità, connettività e integrazione con risorse, software e smart meter, abilitando la comunicazione con risorse e dispositivi utente, RTU e contatori 1G e 2G.
Uno dei moduli di ROSE è l’Energy Community Designer, uno strumento adatto per simulare la generazione degli incentivi, sulla base della stima del livello di autoconsumo, e scegliere la configurazione ottimale da promuovere a progetto. Disponibile in modalità gratuita, agevola le fasi preliminari di studio di fattibilità, valutazione e sostenibilità economica dei progetti.
Le principali caratteristiche del simulatore di comunità energetiche sono:
- Stima incentivi economici e autoconsumo;
- Personalizza i parametri di ripartizione dell’incentivo;
- Configura e confronta semplicemente nuovi progetti di CER;
- Gestisce risorse, partecipanti e storage con semplicità.
Per maggiori informazioni o per provare gratuitamente la versione base del nostro simulatore, visita la pagina dedicata.
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Immagine 2: Fonte Legambiente